Compatibilità Paesaggistica


Che cosa e' e a che cosa serve: 

Fermo restando il principio sancito dall’art. 146, comma 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. secondo il quale l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, lo stesso Decreto prevede in alcuni particolari casi l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione delle opere.Ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. può essere pertanto accertata la compatibilità paesaggistica esclusivamente nei seguenti casi:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati*;
  • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  • per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 * La circolare n.33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha fornito ulteriori indicazioni circa i termini indicati dall’art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:

  • per “lavori” si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;
  • per “superfici utili” si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso;
  • per “volumi” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

 Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata presenta istanza al Parco ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.Il Settore competente cura l’istruttoria, richiede ed acquisisce:

  • il parere della Commissione per il Paesaggio;
  • il parere vincolante della Soprintendenza (da rendersi entro 90 giorni perentori).
Tempi: 

180 giorni

Costi: 

I diritti di segreteria sono determinati in 180 euro.

Responsabile del Procedimento: 
Francesca Trotti
Ufficio di riferimento: 
Procedimenti paesaggistici