Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria


Che cosa e' e a che cosa serve: 
Ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti sopra indicati hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere (richiesta di autorizzazione paesaggistica), corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
 
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. La procedura di autorizzazione paesaggistica è normata dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 e.s.m.i. Il Settore competente del Parco riceve la domanda di autorizzazione con allegato il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della Commissione Paesaggio.
 
Successivamente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione
 
Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione.In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest’ultima comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. Entro il termine assegnato l’interessato può inviare osservazioni al Soprintendente che entro 45 giorni si determina accogliendo o meno tali osservazioni. Trasmette poi al Parco il definitivo parere sul quale l’Ente rilascerà il provvedimento finale.
 
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
 
L'autorizzazione paesaggistica scaduta da meno di un anno e relativa a interventi in tutto in parte non eseguiti, può essere rinnovata con il procedimento in forma semplificata, a condizione che il progetto sia conforme a quanto autorizzato e a eventuali prescrizioni di tutela sopravvenute. Una volta decorsi cinque anni, salva la possibilità di rinnovo con procedimento semplificato, l'esecuzione dell'intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Tempi: 

105 giorni

Costi: 

I diritti di segreteria per l’esame delle pratiche in materia paesistica sono stati fissati con Delibera di C.d.A. n. 9 del 31.01.2007.

  • Interventi di manutenzione ordinaria art. 3 c.1 lett. a) DPR 380/2001     Euro    60,00
  • Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza demolizione art. 3 c.1 lett. b), c), d) DPR 380/2001, nuove recinzioni ed interventi su quelle esistenti     Euro  120,00
  • Interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione art. 3 c.1 lett. e) DPR 380/2001, ampliamenti Interventi di nuova costruzione art. 3 c.1 lett. e) DPR 380/2001   Euro  300,00
  • Linee tecnologiche (linee elettriche, telefoniche, oleodotti, gasdotti, impianti telefonia, ecc.)     Euro  300,00
  • Sola demolizione senza ricostruzione     Euro  120,00
Responsabile del Procedimento: 
Francesca Trotti
Ufficio di riferimento: 
Procedimenti paesaggistici